A partire dal 1° dicembre 2017 è possibile presentare la domanda di accesso al Reddito di Inclusione Sociale (REI) presso l’Ufficio di Cittadinanza del Comune di Montagano utilizzando l’apposito modello. Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, a carattere universale. Prevede un beneficio economico erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI, avente valore mensile da 187,50 fino a 485,41 euro in base ai componenti familiari. Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017.
Destinatari e requisiti.
Il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
Requisiti di residenza e di soggiorno.
Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
Requisiti familiari.
Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
A -presenza di un componente di età minore di anni 18;
B – presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
C – presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
D – presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto. In merito al requisito sub d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro). Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Requisiti economici.
Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda.
Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori.
Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.Per ulteriori informazioni consultare la documentazione allegata.